Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale è volta - mediante la modifica all'articolo 116, primo comma, della Costituzione - a conferire al Veneto, regione di confine, condizioni di autonomia particolare, così come previsto per le regioni a statuto speciale (il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta).
      Molteplici sono i motivi che hanno portato all'elaborazione della presente proposta di legge costituzionale, primo fra tutti il fatto che già da tempo il Veneto dimostra nei fatti di non sopportare più le pesanti differenziazioni in ordine all'esercizio di funzioni e al regime fiscale che la penalizzano rispetto alle altre regioni ad autonomia speciale, quali il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Non va dimenticato che il Veneto è l'unica regione a statuto ordinario confinante con due regioni ad autonomia speciale.
      L'esito della consultazione referendaria tenutasi nei giorni 25 e 26 giugno dell'anno in corso, e avente ad oggetto la legge costituzionale di modifica della parte seconda della Costituzione, ha confermato l'esistenza di una forte esigenza delle popolazioni del Veneto, oltre che della Lombardia, di vedersi riconosciute maggiori autonomie sia nell'esercizio delle potestà legislative che nell'amministrazione delle proprie risorse.
      L'innovativa proposta di legge costituzionale che oggi presentiamo offre una risposta concreta a queste esigenze della popolazione veneta.
      La presente proposta di legge di revisione costituzionale si muove lungo una

 

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linea che il primo firmatario ha perseguito e sviluppato sia in sede regionale, con la presentazione al Consiglio regionale di un progetto di legge statale per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 119 della Costituzione, e con una proposta di legge, in fase di elaborazione, volta al riconoscimento al Veneto di ulteriori condizioni e forme di autonomia rispetto alle altre regioni a statuto ordinario, ai sensi del terzo comma dell'articolo 116; sia a livello centrale, con la presentazione come senatore nella XIV legislatura, di altri due disegni di legge, di cui uno di delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale ai sensi dell'articolo 119 e un disegno di legge costituzionale, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, volto al riconoscimento di una autonomia differenziata al Veneto, in analogia a quella di recente riconosciuta alla regione spagnola della Catalogna.
      La specialità da riconoscere alla regione Veneto, che consegue alla modifica costituzionale all'articolo 116, primo comma, e all'approvazione dello statuto ad autonomia speciale, tiene conto dell'esperienza delle regioni ad autonomia speciale che fino ad oggi hanno goduto di questo regime privilegiato, ma anche delle novità introdotte dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione a favore di tutte le regioni. Tiene conto, altresì, di quelle modifiche che sarebbero intervenute a favore delle regioni laddove il citato referendum confermativo avesse riportato un esito positivo.
      Il nuovo statuto per il Veneto, infatti, tiene conto, nell'attribuzione delle potestà legislative, non solo delle competenze già riconosciute alle altre regioni ad autonomia speciale, ma anche delle competenze riconosciute dal vigente articolo 117 della Costituzione e delle competenze che sarebbero state riconosciute alla regione dalla devolution.
      La particolarità della proposta di legge costituzionale va ricercata nell'attribuzione alla regione di potestà legislative esclusive e concorrenti; si fa riferimento in particolare alla sanità, all'istruzione, alla polizia locale e all'autonomia finanziaria, ma anche al potere estero della regione, alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e all'organizzazione della giustizia di pace.
      Entrando nel merito delle peculiarità che caratterizzano questo nuovo statuto della regione Veneto, emerge la rilevanza di alcune nuove competenze del Veneto tali da imprimere una svolta federalista all'intero sistema di governo della regione.
      Tutela della salute. Appare essenziale per i cittadini che vi sia un unico soggetto responsabile, la regione, nelle scelte relative all'erogazione delle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali che incidono immediatamente nella sfera relativa alla qualità della vita. Attribuendo la piena potestà in materia alla regione si consegue anche l'effetto di eliminare la sovrapposizione esistente di una pluralità di fonti, statali e regionali, che regolano la materia; sarà così possibile disciplinare e organizzare in maniera efficace ed efficiente le strutture sanitarie, così da rispondere al meglio alle necessità della popolazione.
      Istruzione. In un'epoca in cui l'innovazione scientifica e tecnologica rappresentano le strutture portanti del processo di modernizzazione della regione Veneto, l'obiettivo è quello di realizzare al massimo la libertà di insegnamento e pertanto, in materia di istruzione, la regione Veneto, con il nuovo Statuto, rivendica l'attribuzione delle competenze in materia di organizzazione scolastica, compresa l'edilizia scolastica, di gestione degli istituti scolastici e di formazione, facendo sempre salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Per conservare e salvaguardare l'identità del patrimonio storico e culturale del popolo veneto, è prevista anche l'attribuzione di una competenza esclusiva in ordine alla definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione.
      Polizia locale. Per garantire la sicurezza dei cittadini è necessario che l'azione di contrasto sul territorio veda un ruolo più diretto e incisivo dei poteri locali, al fine di rendere più efficace l'azione di prevenzione e repressione della cosiddetta «microcriminalità»,
 

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cui appartengono i reati che più da vicino colpiscono la tranquillità del cittadino.
      In considerazione del fatto che il fenomeno criminoso è caratterizzato in principal modo da connotazioni storico-sociali, l'azione di contrasto può più efficacemente essere gestita e coordinata a livello territoriale, anziché dal centro, che non è in grado di misurarsi con le singole specificità territoriali.
      L'amministrazione regionale, più vicina ai cittadini, è in grado di meglio coglierne le esigenze e i bisogni e, pertanto, la regione sente la necessità, nel proprio ambito territoriale, di definire specifiche forme di tutela del cittadino al fine di combattere nel miglior modo possibile la criminalità.
      Autonomia finanziaria. La realtà odierna in materia di autonomia finanziaria descrive una situazione di regionalismo di diritto, associato a una centralizzazione di fatto.
      Il sistema di finanziamento delle autonomie regionali, ancora in gran parte derivato, e il modesto ruolo riservato all'autonomia impositiva della regione, accompagnati dal fatto che una gran parte delle entrate regionali viene assorbita dallo Stato, spinge la regione Veneto, ai sensi della presente proposta di legge costituzionale, a prevedere un nuovo sistema di autonomia finanziaria i cui capisaldi possono essere così sintetizzati:

          1) una quota non inferiore al 70 per cento del gettito di tributi erariali complessivamente provenienti dal territorio veneto deve rimanere sul territorio, per poter essere utilizzato a favore del popolo veneto;

          2) l'individuazione delle quote di gettito erariale attribuite dallo Stato alla regione (comunque non inferiori al 70 per cento del gettito erariale complessivo riferibile al territorio regionale) è proposta al Governo da parte di una Commissione paritetica disciplinata dallo statuto regionale, composta da otto membri, statali e regionali.

      Potere estero della regione. Il rapporto tra regione e Unione europea occupa una posizione centrale nella definizione delle identità e del ruolo regionali. La regione concorre con lo Stato alla definizione delle politiche e alla realizzazione degli obiettivi comunitari, partecipa al processo di integrazione e di ampliamento dell'Unione europea, attua nel proprio territorio gli atti dell'Unione.
      L'introduzione per la regione Veneto di una disciplina differenziata della partecipazione regionale alla definizione delle politiche comunitarie rispetto a quella statale (legge n. 131 del 2003, cosiddetta «legge La Loggia») si giustifica con riguardo alla particolare posizione della regione, che si trova al centro di una rete di relazioni economiche, sociali e culturali destinate ad intensificarsi con l'allargamento dell'Unione europea e che interessa una vasta area comprendente una pluralità di entità statuali e regionali.
      Alle regioni è riconosciuta, nelle materie di competenza, la facoltà di concludere accordi e intese; di attuare direttamente accordi internazionali ratificati; di realizzare attività di mero interesse internazionale e di concludere con altri Stati accordi di natura tecnico-amministrativa o programmatica finalizzati a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale.
      In questo ambito il Veneto, considerata la sua posizione geografica, svolge un ruolo importante e per questo motivo il riconoscimento di un «potere estero» rappresenta un'esigenza centrale per la regione che, ad oggi, non ha potuto raggiungere l'obiettivo di creazione di un organismo quale l'Euroregione (tra la regione Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Istria, la Croazia e la Carinzia), in quanto lo Stato ostacola tale costituzione opponendo la mancata ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, conosciuta come «convenzione quadro di Madrid» e resa esecutiva della legge n. 948 del 1984.
      La regione vuole decidere dei propri rapporti con le regioni e gli Stati confinanti, con i quali condivide interessi sociali,

 

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culturali ed economici; resta fermo l'obbligo della regione di comunicare sempre le proprie iniziative al Governo, al fine di salvaguardare l'unità della politica estera nazionale.
      Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. La regione Veneto, da anni, svolge un'azione di educazione e divulgazione in ordine alle principali tematiche ambientali, approntando attività dirette a riconoscere, conservare e proteggere il proprio patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale.
      Esercitando le proprie competenze in materia, la regione Veneto potrà assicurare la conservazione e la tutela dell'ambiente, attraverso un governo del territorio che considera i suoi elementi - aria, terra, acqua, flora e fauna - come beni e risorse comuni che devono essere massimamente salvaguardati.
      Gli sforzi della regione sono diretti anche al miglioramento delle condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali e ambientali e all'incrementarne la fruizione e il sostegno, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti privati.
      Giudice di pace. Si prevede che alla regione debbano essere attribuite rilevanti competenze in materia di organizzazione della giustizia di pace, cioè dei giudici che risolvono le controversie che attengono alla vita quotidiana dei cittadini. L'attribuzione di questa competenza a livello regionale è, del resto, prevista già come possibile materia da negoziare con le regioni, nell'ambito dell'attuazione di un regionalismo differenziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
      In conclusione, si ribadisce che questo progetto di legge costituzionale può rappresentare una forte accelerazione nel processo di trasformazione in senso federalista del Veneto e costituisce una proposta concreta per il raggiungimento di quell'autonomia che, sola, permetterà al Veneto di crescere così come richiesto dalle forze produttive della regione.
 

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